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Non categorizzato

Bandi di concorso

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non possono
pubblicare bandi di concorso.

Contrattazione collettiva

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche (art. 21, c. 1 del D. Lgsv. 33/2013)

La consultazione dei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’Art. 20, comma 1 del D.L.vo
33/2013, può essere effettuata mediante il seguente link diretto al sito web dell’ARAN:
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti

Dotazione organica

Ai sensi dell'Art. 16 del D.L.lgsv 33/2013 le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di publicare i dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

" Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."

 

La presente sezione non è compilata in quanto:
a) per effetto dell’Art. 2, comma 10 del DL 31/8/2013, convertito con la L. 125/2013, la
prescrizione di cui all’Art. 60, comma 2 del D.L.vo 165/2001, si applica alle amministrazioni
censite dall’ISTAT;
b) nell’elenco del censimento ISTAT non figurano le istituzioni scolastiche che, per effetto
della nota 2 in calce all’elenco del 24/7/2010, sono considerate unità locali appartenenti al
MIUR.

 

 

Personale non a tempo indeterminato

D. L.gsv. 33/2013 Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Considerato che, nelle scuole, gli incarichi non a tempo indeterminato sono conferiti
esclusivamente in sostituzione dei titolari assenti, non viene effettuata la pubblicazione di
cui all’Art. 17 del D.L.vo 33/2013.

Posizioni organizzative

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1 (i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza), e i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.


La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono
gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazione di cui
all’Art. 15 del D.L.vo 33/2013.

Dirigenti

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1 (i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza), e i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.


La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono
gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazione di cui
all’Art. 15 del D.L.vo 33/2013.

Incarichi amministrativi di vertice

Ai sensi dell'Art. 15 del D. L.gsv. 33/2013  le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono
gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazione di cui
all’Art. 15 del D.L.vo 33/2013.

Consulenti e collaboratori

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.


La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono
gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazione di cui
all’Art. 15 del D.L.vo 33/2013.

Rendiconti gruppi provinciali, regionali


La presente sotto-sezione non è compilata in quanto riservata ai gruppi consiliari regionali e provinciali.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

L'Art. 47 del D. L.gsv. n. 33/2013 sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni obbligatorie:

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 47 del D.L.vo 33/2013, che rinvia
all’Art. 14, concerne i titolari di incarichi politici, anche a livello statale, regionale o locale.