I cookies ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookies da questo sito.

Regolamento d'istituto

Integrazione al Regolamento di Istituto per l'a.s. 2020-2021

 

***

 

 

Regolamento d'istituto

 

1.  FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1.1  ORARIO DELLE LEZIONI

L'orario delle lezioni, così come le modifiche al calendario scolastico, sono di competenza del Consiglio di Circolo. Ogni proposta di modifica e/o integrazione all'orario dovrà dal medesimo essere approvata.

 

Art. 1.2  ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI E VIGILANZA DEGLI ALUNNI

L’orario di servizio deve essere scrupolosamente rispettato dal personale. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi per causa di forza maggiore, l’interessato deve avvisare tempestivamente la scuola affinché l'ufficio di dirigenzao segreteria ne prenda nota per il successivo recupero. La mancata comunicazione dell’assenza o del ritardo comporta l’assunzione di responsabilità del docente in ordine a tutto quello che in sua assenza potrà verificarsi.

I collaboratori scolastici, rilevata l’assenza del docente, ne danno immediata comunicazione all’ufficio di dirigenza, per i provvedimenti del caso.

 

Art. 1.3  INGRESSO ALUNNI

Le modalità di ingresso nella scuola sono decise in base alla tipologia dell'edificio; in nessun caso esse devono creare intralcio ad un procedimento ordinato e controllabile con facilità.

L’ingresso degli alunni della Scuola dell’Infanzia avviene dalle ore 8.00 alle ore 8.30; i bambini entrano accompagnati dai genitori fino all’aula di sezione o al salone destinato all’accoglienza, ove vengono affidati al docente in servizio.

Gli accompagnatori avranno cura di non sostare nel plesso oltre il tempo strettamente necessario.

Gli alunni della Scuola primaria entrano alle 8.00, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, e sono accolti dal personale docente, che ha l’obbligo della vigilanza.

Gli alunni dell'infanzia che fruiscono del servizio di trasporto scolastico vengono accompagnati dagli assistenti del pulmino nelle sezioni di competenza o nel salone dell'accoglienza. Vigilanza e responsabilità sono comunque dei collaboratori scolastici presenti e delle docenti in servizio.

 

Art. 1.4  USCITA ALUNNI

Giunto a scuola, l’alunno può uscire solo al termine dell’orario scolastico.

Al termine delle attività educative nella Scuola dell’infanzia gli alunni sono prelevati dai genitori nelle aule della scuola secondo il seguente orario: 15.30-16.00 (per chi usufruisce del servizio mensa), ore 12 (per chi non usufruisce del servizio mensa).

Al termine delle lezioni nella Scuola primaria, l’uscita degli alunni avviene per classe, con la vigilanza del  personale docente di turno che li accompagna fino al portone indicato dal piano di uscita delle classi. L’insegnante e il collaboratore scolastico presente si accerteranno che i  genitori (o loro delegati) prendano in consegna gli alunni.

Gli insegnanti affidano gli alunni ai genitori o a persone maggiorenni dagli stessi delegate; non è possibile autorizzare l’uscita di alunni non accompagnati dai genitori o da adulti maggiorenni da loro delegati.

Nel caso in cui i genitori fossero assenti, il docente, che ha l’obbligo della sorveglianza, si adopererà per rintracciarli attivando gli uffici di dirigenza e di segreteria; trascorsa un’ora dall’orario di uscita dalla scuola, senza che sia giunta nessuna segnalazione o giustificazione in merito, la scuola segnalerà il problema alle forze dell’ordine. I genitori sono invitati a comunicare prontamente alla scuola il loro eventuale ritardo rispetto all’orario di uscita degli alunni. In caso di ripetuto ritardo dei genitori sarà compito della direzione richiamare la famiglia al rispetto degli orari.

I bambini che usufruiscono del servizio del servizio di trasporto scolastico, al termine delle lezioni, vengono accompagnati dal docente all'uscita relativa, presso la quale saranno consegnati all'assistente stesso, con il subentro della responsabilità e dell'obbligo di sorveglianza.

L’insegnante consente l’uscita dell’alunno dalla scuola in orario diverso da quello previsto, su esplicita richiesta scritta, solo per occasionali e motivate ragioni; i genitori devono provvedere di persona, o delegare in forma scritta persone maggiorenni, a prendere in consegna l'alunno dal personale preposto.

Richieste di variazioni continuative dell’orario di ingresso e di uscita dalla scuola si autorizzano solo per seri e documentati motivi.

 

Art. 1.5  VIGILANZA DEGLI ALUNNI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA

Come prevede il CCNL del Comparto Scuola all’art. 29, comma 5, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 7:55) e quelli che prestano servizio in chiusura di giornata ad assistere all’uscita degli alunni dalla scuola.

Più in generale, per assicurare la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari di servizio e a mantenere il controllo sugli alunni durante tutte le attività curriculari ed extracurriculari, in qualsiasi spazio ad esse destinato.

I docenti dell’ultima ora sono tenuti alla sorveglianza all’uscita: in particolare accompagneranno gli alunni all’uscita indicata dal piano di uscita delle classi ed insieme al collaboratore scolastico si accerteranno che i minori siano riconsegnati al genitore. Non è ammessa l'uscita autonoma dei minori: alunne e alunni devono essere prelevati dai genitori o dai loro delegati maggiorenni.

 

Art. 1.6  VIGILANZA DEGLI ALUNNI AL CAMBIO D’ORA

All’eventuale cambio di ora il docente che ha concluso il suo servizio attenderà l’arrivo del collega che avrà cura di rendere il più celere possibile il cambio. Soltanto in caso di necessità, per evitare situazioni di blocco, il docente, se deve prendere servizio in un'altra classe e il collega subentrante risulta in ritardo, lascerà la classe alla sorveglianza, prioritariamente, di un docente compresente di una classe attigua, in subordine, di un collaboratore scolastico.

Art. 1.7  VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE

In caso di momentanea assenza o di ritardo del docente, il personale docente e non docente in servizio nell'ambito del corridoio per la scuola primaria e all’interno del plesso per la scuola dell’infanzia dovrà garantire la sorveglianza degli alunni.

Nel caso di classi “scoperte” docenti e collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare immediatamente l’ufficio di presidenza.

Non è ammessa alcuna “vacanza “ nella vigilanza degli alunni. Gli obblighi di sorveglianza riguardano il personale tutto.

Art. 1.8  VIGILANZA DEGLI ALUNNI: MISURE ECCEZIONALI

Solo in casi eccezionali, per assicurare il servizio di vigilanza si possono adottare misure provvisorie, quali l’abbinamento di due classi poco numerose oppure la ripartizione degli alunni tra le varie classi. In nessun caso gli alunni presenti potranno essere lasciati senza sorveglianza.

 

Art. 1.9  Attività pomeridiane

Come da normativa vigente, le attività pomeridiane devono essere documentate dai docenti interessanti sull’apposito registro di presenza.

 

Art. 1.10  DANNEGGIAMENTI

Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell’Istituto, del Comune o di privati (alunni, docenti ATA, esterni) devono essere tempestivamente segnalati agli uffici di segreteria e di presidenza.

 

Art. 1.11  ASSENZE: REGOLAMENTO

Cfr. Regolamento assenze scuola primaria

 

Art.  1.12  COLLOQUI GENITORI INSEGNANTI

I genitori possono comunicare con gli insegnanti nel corso di assemblee di classe/sezione, espressamente convocate. Colloqui individuali con i genitori vengono annualmente programmati all’inizio dell’anno scolastico e comunicati alle famiglie.

 

Art. 1.13  PRESENZA DEI GENITORI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Per consentire una migliore organizzazione delle attività didattico - educative i genitori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Per motivi di sicurezza, la permanenza dei genitori nei locali e negli spazi della scuola, durante gli orari di ingresso e di uscita, deve essere contenuta entro tempi strettamente necessari per l’accompagnamento ed il ritorno a casa del figlio.

Non è consentito ai genitori accedere nei locali scolastici durante gli orari di svolgimento delle attività didattiche. In caso di ritardo  o di entrata posticipata gli alunni di primaria verranno affidati al personale collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli in classe.

Non è consentito agli insegnanti di trattenersi in conversazione con estranei o genitori durante l’orario delle lezioni. Il colloquio con i genitori ed i rappresentanti di classe potrà avvenire solo occasionalmente, prima o dopo l’orario delle lezioni, senza interferire con i compiti di sorveglianza, fermo restando che le riunioni convocate dall’insegnante a scuola rappresentano la sede più opportuna per l’incontro con i genitori.

Il pubblico viene ricevuto nella scuola e negli uffici di Segreteria nei giorni e nelle ore stabilite.

Nel rispetto delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nessuno può accedere ai locali scolastici senza la preventiva autorizzazione del dirigente.

 

Art. 1.14  GENITORI ED ESPERTI  ESTERNI IN CLASSE

Sono ammessi nelle classi, durante le ore di lezione, solo genitori ed esperti esterni che siano esplicitamente autorizzati o  invitati dagli insegnanti, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, con il fine di ampliare ed approfondire l'intervento didattico.

Non sono  ammessi operatori di vario tipo, la cui attività abbia scopi di lucro, senza autorizzazioni e nel caso in cui non siano state esplicitate le finalità educative dell’intervento.

 

2.  ASPETTI MEDICO- SANITARI

Art. 2.1  TUTELA DELLA PRIVACY

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 di tutela della privacy e del GDPR,  il personale della scuola non può diffondere notizie, che consentano il riconoscimento, relative al verificarsi di qualsiasi patologia o allo stato di salute dei bambini; tali  informazioni sono considerate dati sensibili.

I genitori, in presenza di particolari patologie contagiose o non, che possano comunque richiedere determinate precauzioni, sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico o gli insegnanti.

Eventuali avvisi saranno diffuse esclusivamente dall’ufficio di dirigenza.

 

Art. 2.2  SOMMINISTRAZIONE FARMACI

I genitori di alunni portatori di particolari patologie hanno l'obbligo di comunicare agli insegnanti il tipo di patologia e le azioni di pronto intervento più idonee. La mancata osservazione di tali disposizioni può creare situazioni di rischio per questi alunni.

La somministrazione dei farmaci a scuola non è consentita se non nei casi e con le modalità descritti dalle Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del 25.11.2005 (cfr. in part. l’art. 5) emanate dal Ministero dell´Istruzione e dal Ministero della Salute, allegate al presente Regolamento.

Art. 2.3 Somministrazione di cibo

Non è ammessa la somministrazione di cibo agli alunni, al di fuori del servizio di refezione scolastica e di altri progetti autorizzati (per es. "Frutta nelle scuole").

 

Art. 2.4 Situazioni di pericolo

Il personale facente parte del S.S.P.P. deve segnalare tempestivamente all’ufficio di dirigenza eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi, del personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola.

 

Art. 2.5 Prestazioni di primo soccorso

In caso di infortunio di un alunno, l’insegnante valuterà la gravità della situazione e, in relazione a ciò, porrà in essere gli interventi più idonei, che potranno andare dalla semplice disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso.

Anche per gli interventi più semplici si raccomanda l’uso di guanti protettivi.

Nel caso in cui si ravvisasse un disagio del bambino di fronte ad un’evenienza traumatica, si consiglia di informare la famiglia subito dopo il verificarsi dell’infortunio.

Nelle situazioni in cui si ravveda una particolare gravità dell’evento, l’insegnante che in quel momento ha in carico l’alunno infortunato provvederà nel seguente modo:

•          dovendo assistere l’alunno infortunato, garantirà nel migliore dei modi la custodia degli alunni della propria classe, richiedendo l’intervento dei colleghi vicini e del personale ausiliario eventualmente presente, provvedendo all’occorrenza alla distribuzione degli alunni in più classi;

  • informerà il più vicino dei collaboratori scolastici o collega perché allerti l’incaricato del Primo Soccorso del piano
  • informerà i genitori dell’alunno;
  • Se necessario telefonerà al 118, richiedendo l’invio di un’ambulanza;

Per nessun motivo l’insegnante è autorizzato a muovere l’alunno infortunato o ad accompagnarlo con propri mezzi al pronto soccorso

Presentandosi uno stato di grave necessità che richieda l’immediato trasporto dell’alunno al Pronto Soccorso (emorragie consistenti, pericolo di shock anafilattico...) dovrà essere adottata la massima prudenza e non dovranno essere prese iniziative prive di fondamento scientifico: si dovrà chiedere l’aiuto di uno dei docenti e collaboratori scolatici addetti al Primo Soccorso, telefonando al contempo al 118 (o affidando l’incarico di telefonare ad uno dei docenti o collaboratori nelle vicinanze).

 

Art. 2.6 Relazione sugli infortuni

In caso di infortunio, al più presto (entro le 12/24 ore successive) deve esse compilata ed inviata in Segreteria la relazione sull’accaduto, scritta e firmata da tutti i docenti presenti al momento dell’infortunio. La mancata compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un’omissione passibile di provvedimento disciplinare.

In caso di infortunio, la cui prognosi sia superiore ai 30 giorni, automaticamente, una copia della denuncia d’infortunio sarà inoltrata all’organo giudiziario competente.

Di ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l’orario delle lezioni o in attività deliberate dagli OO.CC. di Istituto e contenute nel PTOF, va tempestivamente data comunicazione agli uffici di dirigenza e di segreteria, anche a mezzo telefono, affinché si adottino gli opportuni interventi.

 

Art. 2.7 PEDICULOSI

Qualora vi sia il sospetto che un bambino sia affetto da pediculosi, l’insegnante provvederà nel seguente modo:

-          Informerà gli uffici di dirigenza e di segreteria affinché si prendano i dovuti contatti con la famiglia e si adotti una adeguata campagna informativa per la prevenzione all’interno della classo;

-          In ogni caso non divulgherà il nominativo del bambino affetto

Data la modalità di trasmissione di questa patologia, non sono di utilità interventi di disinfezione e/o disinfestazione dei locali della scuola. Ad ogni buon conto gli addetti effettueranno pulizie più approfondite.

La riammissione in classe è subordinata alla presentazione di apposita certificazione medica.

I genitori dei bambini affetti sono tenuti ad informarne tempestivamente l’insegnante e/o l’ufficio di dirigenza per l’adozione della suddetta procedura

 

3.   ATTREZZATURE E LOCALI SCOLASTICI

ART. 3.1 ARREDI E SUSSIDI DIDATTICI

La custodia del materiale didattico e tecnico è affidata dal direttore dei servizi amministrativi, su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti responsabili di laboratorio e ai docenti delle classi in cui detto materiale è presente, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente che risponde della conservazione e del corretto uso del materiale affidatogli.

 

4 . CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

 

Art. 4.1  CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

I criteri di assegnazione degli alunni alle sezioni di tre anni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria sono così definiti:

a)         equa ripartizione per genere e contesto socio-culturale: le classi vengono costituite possibilmente da un pari numero di maschi e femmine e da un’equa distribuzione di alunni appartenenti a diverse fasce di livello;

b)         assegnazione degli alunni con disabilità nei vari corsi, con rotazione negli anni, sulla base del principio che vede la loro presenza come un arricchimento umano e sociale di tutti gli operatori scolastici e degli stessi compagni di classe;

c)         valutazione, da parte del Dirigente scolastico, di situazioni problematiche segnalate dalla scuola di provenienza degli alunni o dalle famiglie degli stessi al fine di procedere responsabilmente ad assegnazioni degli alunni che risultino il più possibile funzionali alla piena integrazione degli allievi con difficoltà.

 

Art. 4. 2 RICHIESTE DI CAMBI DI CLASSE/SEZIONE

Le richieste di cambio di classe/sezione, all’interno della stessa scuola, fatte in corso d’anno o durante il percorso formativo, non vengono accolte se non giustificate da gravi motivi.

 

 5. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 5.1 QUADRO NORMATIVO GENERALE

I riferimenti normativi fondamentali per la programmazione e l'effettuazione delle uscite didattiche sono:

  1. la circolare del Ministero P.I. 14/10/1992, n. 291 (di carattere generale);
  2. la nota del servizio Scuole Materne 23/5/1981, prot. n. 4914 (relativa alle brevi gite dei bambini di tali scuole);
  3. la circolare del Ministero della P.I. 2/10/1996, n. 623, con cui si chiarisce che: "l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione oad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. ... Non deve quindi essere richiesta alcuna autorizzazione agli U.S.P. e U.S.R. per l'effettuazione delle iniziative in questione".

Il Dirigente scolastico  su delibera del Consiglio di Circolo, potrà autorizzare, previa richiesta scritta e motivata, uscite legate a mostre, spettacoli, iniziative particolari, non programmabili con necessario anticipo.

Agli atti normativi sopra citati si fa riferimento. Specifici aspetti operativi della materia vengono ulteriormente definiti dai successivi articoli del presente Regolamento.

 

 Art. 5.2  ESPLORAZIONI AMBIENTALI A PIEDI NEI DINTORNI DELLA SCUOLA NELL'ORARIO DI LEZIONE

Le esplorazioni ambientali a piedi nei dintorni della scuola, nei limiti dell'orario giornaliero di lezione, rientrano nell'autonomia didattica del docente.

  • È necessario che siano incluse nella programmazione didattica all'inizio dell'anno o in successive integrazioni.
  • È necessario informare le famiglie, all'inizio dell'anno, che nello svolgimento della programmazione didattica rientrano anche tali attività.
  • È necessario il consenso scritto dei genitori

Art. 5.3   USCITE DIDATTICHE CON SCUOLABUS NELL'ORARIO DI LEZIONE

L'autorizzazione delle uscite didattiche nel territorio con scuolabus, nell'orario di lezione, per visite a mostre, musei, monumenti, luoghi di interesse storico ed artistico, unità produttive, teatro, progetti ed attività culturali, è delegata al Dirigente Scolastico alle condizioni sotto specificate:

  • devono essere incluse nella programmazione didattica;
  • domanda alla Direzione con almeno 10 giorni di anticipo;
  • partecipazione dell'intera classe;
  • minimo 1 accompagnatore ogni 15 alunni (max 2 accompagnatori per classe, 3 in situazioni in cui siano presenti bambini con gravi disabilità);
  • gli insegnanti che non possono salire sullo scuolabus, per mancanza di adeguato numero di posti per adulti, sono autorizzati su richiesta, a seguire la classe con il proprio mezzo;
  • informazione alle famiglie e consenso scritto dei genitori prima di ciascuna uscita;
  • ogni partecipante deve essere fornito di documento d'identificazione;

Art. 5.4   VISITE GUIDATE DI UN GIORNO

Le visite guidate sono autorizzate dal Consiglio di Circolo alle seguenti condizioni:

-          Va presentata richiesta al Consiglio di Circolo entro il 30 Novembre, per le uscite da effettuarsi da gennaio a maggio, ed entro il 30 maggio per le uscite da effettuarsi da settembre a dicembre.

-          Vanno preliminarmente  sentiti il Consiglio di Interclasse/Intersezione e l’assemblea di classe, per tutte le iniziative da effettuarsi durante tutto l’anno scolastico.

-          Le visite d'istruzione devono esplicitare gli obiettivi da conseguire, devono essere concordate e condivise  da tutti gli insegnanti nella  loro programmazione di classe.

-          La richiesta degli insegnanti, per la delibera del Consiglio di Circolo, deve indicare: i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli alunni durante il viaggio ed eventuali loro supplenti, il numero degli alunni partecipanti al viaggio e diversamente abili, il mezzo di trasporto.

-          E' necessaria la presenza come minimo di un accompagnatore ogni 15 alunni, intendendo come accompagnatori gli insegnanti (max 3 accompagnatori per classe).

-          Per gli alunni diversamente abili  deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno ogni 2 alunni.

-          In caso di visite a località disagiate per cui non sia sufficiente la presenza di un solo insegnante ogni 15 alunni, si può prevedere anche la presenza di genitori come accompagnatori.

-          La partecipazione di genitori è consentita, in casi particolari,  per assistenza a bambini con problemi fisici e/o comportamentali.

-          Gli insegnanti ed altro personale della scuola designato ad accompagnare gli alunni sono soggetti all'obbligo di vigilanza.

-          L'uscita non è consentita se non aderisce la quasi totalità degli alunni (è necessaria l'adesione del 90% degli alunni).

-          Gli alunni non partecipanti verranno accolti in altre classi.

-          Ogni partecipante deve essere fornito di documento di identificazione.

-          Alla fine delle uscite, i docenti compileranno la relazione finale e segnaleranno alla Segreteria e al Dirigente scolastico eventuali inconvenienti durante il viaggio.

-          Si eviteranno progettazioni di uscite per cui si debbano chiedere quote di entità tali da determinare situazioni discriminatorie.

 

Art. 5.6  ESCURSIONI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia possono effettuare solo brevi escursioni nei limiti territoriali dei comuni limitrofi la sede della scuola.

 

7. ATTIVITA' NEGOZIALE - CRITERI E LIMITI

Il Regolamento sull'attività negoziale che, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, disciplina l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

  1. contratti di sponsorizzazione;
  2. utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
  3. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivitàinsegnamento e di formazione;
  4. partecipazione a progetti internazionali.

8. CONSULTAZIONE LIBRI DI TESTO

I  rappresentanti delle diverse case editrici  sono autorizzati a portare  nelle diverse scuole  i libri di testo per la consultazione, a titolo puramente libero e volontario; la scuola s’impegna alla restituzione ma non risponde di eventuali smarrimenti.

9. PROCEDURA DEI RECLAMI

Eventuali reclami possono essere comunicati per telefono o per iscritto.

La Direzione fornirà entro 30 giorni una risposta scritta a fronte dei reclami non risolti telefonicamente.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter